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30.12.2015

Fattura Elettronica per Fornitori

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, questo Ente, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.

Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che l’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche, inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”.

Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura al destinatario. Si comunicano, quindi, ai fini degli adempimenti, i dati dell'OTA Molise:

DENOMINAZIONE ENTE:
Ordine dei Tecnologi Alimentari della Regione Molise
CODICE UNIVOCO UFFICIO:
UFXSDY
NOME UFFICIO:
Uff_eFatturaPA
Indirizzo dell'ufficio:
Via G. Carducci 88/Q 86100 Campobasso (CB)
Sito istituzionale:
www.otamolise.it
E-mail:
cservizi.pool.02@pec.it
IBAN:
IT25Q0760103800000022731772


In allegato il Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55

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Normativa

La Legge Severino sull'anticorruzione e la trasparenza, compresi tutti i decreti attuativi, si applica anche agli Ordini professionali che devono pertanto rispettare gli obblighi sulla trasparenza amministrativa (decreto legislativo n.33/2013) e le regole sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. Lo stabilisce l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella delibera n.145/2014.

Per deliberare l'applicabilità della Legge Severino agli Ordini professionali, L'ANAC ha ancorato il provvedimento sulla sentenza della Cassazione n.21226/2001 secondo la quale Ordini e Collegi sono "enti pubblici non economici, operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale e le loro prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego".

La normativa in vigore in materia è rappresentata dalla legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 che affidano alla "trasparenza" dell'attività amministrativa un ruolo decisivo per la lotta alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione.

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