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05.01.2024

Portale albo CTU, periti ed elenco nazionale - Apertura del sistema - Primo popolamento

1. Inquadramento normativo.
Com'è noto, l'art. 16-novies, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dall'art. 14, comma 2, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto che le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, ex art. 13 disp. att. c.p.c., e all'albo dei periti presso il tribunale, ex art. 67 disp. att. c.p.p., siano inseriti con modalità telematiche e che i medesimi albi, in ogni ufficio giudiziario, siano tenuti con modalità esclusivamente informatiche.

A sua volta, l'art. 24-bis disp. att. c.p.c., come introdotto dall'art. 4, comma 2, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un elenco nazionale dei consulenti tecnici d'ufficio, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria. In tale elenco nazionale confluiscono automaticamente le annotazioni dei provvedimenti di nomina; e deve essere accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici (PST) del Ministero della giustizia.

Con il decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, infine, è stato approvato il Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, nonché delle regole per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici d'ufficio.

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La Legge Severino sull'anticorruzione e la trasparenza, compresi tutti i decreti attuativi, si applica anche agli Ordini professionali che devono pertanto rispettare gli obblighi sulla trasparenza amministrativa (decreto legislativo n.33/2013) e le regole sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. Lo stabilisce l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella delibera n.145/2014.

Per deliberare l'applicabilità della Legge Severino agli Ordini professionali, L'ANAC ha ancorato il provvedimento sulla sentenza della Cassazione n.21226/2001 secondo la quale Ordini e Collegi sono "enti pubblici non economici, operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale e le loro prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego".

La normativa in vigore in materia è rappresentata dalla legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 che affidano alla "trasparenza" dell'attività amministrativa un ruolo decisivo per la lotta alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione.

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